A chi è rivolto

Possono costituire una convivenza di fatto due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte nel medesimo stato di famiglia.

In assenza di residenza, coabitazione e iscrizione nel medesimo stato di famiglia è necessario svolgere un cambio di residenza o abitazione. 
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come fare

Compilare e trasmettere all'Ufficio anagrafe il modulo allegato.

Cosa serve

Copia del documento d'identità.

Cosa si ottiene

I conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario in caso di malattia e di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
- possono designare il convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- hanno diritti inerenti la casa di abitazione;
- hanno diritto di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto di uno dei conviventi;
- hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- hanno diritti nell'attività di impresa del convivente;
- godono di un ampliamento delle facoltà riconosciute nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
- in caso di decesso del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Tempi e scadenze

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Demografici e segreteria

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni_di_servizio.pdf [.pdf 57,65 Kb - 13/03/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

  • Convivenza di fatto - Scheda informativa

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 13/03/2024 14:18:19

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