Descrizione
Si allega la nota con la quale la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare Settore Prevenzione e Veterinaria - fornisce indicazioni operative circa i divieti relativi all’attività venatoria e ad altre attività all’aperto in relazione aIl’epidemia di PSA valide fino al 7 febbraio (termine entro cui saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica).
Alla zona infetta si applicano le misure previste dalle disposizioni deII’Ordinanza dei Ministri (O.M.) del 13/01/2022 e del Provvedimento direttoriale DGSAF Ufficio 3 Prot. 1195 del 18/01/2022 con le seguenti specifiche:
1) Rimangono escluse dai divieti di cui all’art.1 c.2 della O.M. del 13/01/2022:
a) le attività all’aperto:
- svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;
- sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di Iavoro ed i fondi agricoli di proprietà;
- svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;
- svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;
- svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale;
Resta fermo, invece, il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici;
b) le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo ecc.), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale;
c) le attività di:
- manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;
- indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati;
In ogni caso previa adozione delle necessarie precauzioni al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona infetta verso territori esterni alla stessa (pulizia e disinfezione delle calzature con apposito disinfettante indicato dall’Unità di crisi regionale, pulizia e disinfezione degli autoveicoli qualora gli stessi non possano essere lasciati su strade asfaltate);
1) Rimangono escluse dai divieti di cui all’art.1 c.2 della O.M. del 13/01/2022:
a) le attività all’aperto:
- svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;
- sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di Iavoro ed i fondi agricoli di proprietà;
- svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;
- svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;
- svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale;
Resta fermo, invece, il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici;
b) le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo ecc.), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale;
c) le attività di:
- manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;
- manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;
- indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati;
In ogni caso previa adozione delle necessarie precauzioni al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA dalla zona infetta verso territori esterni alla stessa (pulizia e disinfezione delle calzature con apposito disinfettante indicato dall’Unità di crisi regionale, pulizia e disinfezione degli autoveicoli qualora gli stessi non possano essere lasciati su strade asfaltate);
2) Vista l’esigenza di limitare il disturbo della fauna, come esplicitato in premessa, le attività selvicolturali che prevedono l’impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate, sino a che non sarà definita con ragionevole certezza la circolazione virale, anche nell’area confinante con la zona infetta.
Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
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Ultimo aggiornamento pagina: 28/01/2022 13:15:52