Descrizione
Da lunedì 12 aprile 2021 nel territorio della regione Piemonte, fatta eccezione per la provincia di Cuneo, si applicano le misure di contenimento del contagio previste in Zona arancione (Capo IV del DPCM 2 marzo 2021).
Con Decreto 47, efficace dal 12 al 30 aprile 2021, la Regione Piemonte adotta ulteriori misure:
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- è vietato l'accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- l'attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; la consegna a domicilio resta sempre consentita.
Si allega:
- Decreto 47 del 10 aprile 2021
- DPCM del 2 marzo 2021
Con Decreto 47, efficace dal 12 al 30 aprile 2021, la Regione Piemonte adotta ulteriori misure:
- l’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- è vietato l'accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (a mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- l'attività dei servizi di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; la consegna a domicilio resta sempre consentita.
Si allega:
- Decreto 47 del 10 aprile 2021
- DPCM del 2 marzo 2021
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 26/04/2021 17:51:58