Descrizione
Il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n.50/2020 adotta, tra le altre, le seguenti misure valide sul territorio regionale:
- i soggetti con febbre maggiore di 37,5 gradi oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;
- è obbligatorio utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza (sono esclusi dall'obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine);
- è mantenuto il divieto ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate con il SSN e altresì nelle strutture socio assistenziali (RSA, RA, RAF) salvo i soli casi indicato dalla direzione sanitaria della struttura;
- è consentito ai Residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà all'esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
Si allega testo integrale del DPCM n. 50 del 2 maggio 2020.
- i soggetti con febbre maggiore di 37,5 gradi oppure con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;
- è obbligatorio utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza (sono esclusi dall'obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle mascherine);
- è mantenuto il divieto ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate con il SSN e altresì nelle strutture socio assistenziali (RSA, RA, RAF) salvo i soli casi indicato dalla direzione sanitaria della struttura;
- è consentito ai Residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà all'esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.
Si allega testo integrale del DPCM n. 50 del 2 maggio 2020.
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/05/2020 16:38:04